Quando il licenziamento è nullo
Alcuni licenziamenti sono nulli perché colpiscono il lavoratore in un momento protetto dalla legge o per una ragione vietata. Il licenziamento nullo comporta la reintegrazione nel posto di lavoro, qualunque sia la dimensione dell’azienda.
Gravidanza e maternità
La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto opera in base allo stato oggettivo di gravidanza: la lavoratrice licenziata deve presentare il certificato che lo attesta. Il divieto vale anche in caso di adozione e affidamento, per un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Il divieto non si applica in caso di colpa grave che costituisce giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, scadenza del termine o fine della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta, esito negativo della prova. Approfondimento: licenziamento e maternità.
Art. 54, commi 1, 2, 3, 5 e 9, D.Lgs. 151/2001.
Il padre lavoratore
Se il padre fruisce del congedo di paternità, non può essere licenziato per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse eccezioni previste per la madre.
Art. 54, comma 7, D.Lgs. 151/2001.
Congedo parentale e malattia del figlio
È nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale o del congedo per la malattia del bambino, sia da parte della madre sia da parte del padre.
Art. 54, comma 6, D.Lgs. 151/2001.
Matrimonio
È nullo il licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio. Si presume tale quello intimato tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dopo le nozze, salvo che il datore di lavoro provi una delle eccezioni previste dalla legge. Approfondimento: licenziamento e matrimonio.
Art. 35 D.Lgs. 198/2006.
Discriminazione e permessi per disabilità
È nullo il licenziamento discriminatorio, per esempio per ragioni sindacali, politiche, religiose, di sesso, disabilità, età, nazionalità o orientamento sessuale. È inoltre vietato discriminare o trattare in modo meno favorevole chi chiede o usa i permessi e i congedi legati alla disabilità propria o del familiare assistito. Approfondimento: licenziamento discriminatorio.
Art. 15 L. 300/1970; art. 2-bis L. 104/1992.
Le conseguenze
Se il giudice accerta la nullità, ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro a pagare un’indennità pari alle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegrazione, mai inferiore a cinque mensilità, oltre ai contributi. Il lavoratore può scegliere, al posto della reintegrazione, un’indennità di quindici mensilità.
Per gli assunti dal 7 marzo 2015 questa tutela è prevista dal decreto sulle tutele crescenti; per gli assunti prima, dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In entrambi i casi vale qualunque sia il numero dei dipendenti.
Art. 2 D.Lgs. 23/2015; art. 18, primo comma, L. 300/1970.
Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.
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