5 Giugno 2017

Impugnare il licenziamento: i termini da rispettare

Licenziamento · Termini

Chi vuole contestare un licenziamento deve muoversi in tempi precisi. Se si lasciano scadere i termini, si perde la possibilità di farlo valere davanti al giudice, anche quando il licenziamento era illegittimo.

Primo termine: 60 giorni

Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento oppure, se i motivi sono stati comunicati dopo, dalla ricezione della comunicazione scritta dei motivi.

L’impugnazione è un atto scritto, anche stragiudiziale, con cui il lavoratore fa sapere al datore di lavoro che contesta il licenziamento. Può essere inviata anche tramite il sindacato. Di solito si usa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC.

Art. 6, comma 1, L. 604/1966.

Secondo termine: 180 giorni

L’impugnazione scritta da sola non basta. Entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve, a pena di inefficacia dell’impugnazione:

  • depositare il ricorso al Tribunale, sezione lavoro; oppure
  • comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati, o non si raggiunge l’accordo necessario per svolgerli, il ricorso al giudice va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Art. 6, comma 2, L. 604/1966; Cass. n. 12358/2023.

A quali licenziamenti si applicano

Questi termini valgono per tutti i casi di invalidità del licenziamento: licenziamento nullo, licenziamento viziato nella procedura, licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. Si applicano anche ad altri casi indicati dalla legge, come il trasferimento ad altra sede.

Art. 32, commi 2 e 3, L. 183/2010.

Il licenziamento a voce

Il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione scritta del licenziamento. Per questo, secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento intimato solo a voce, o senza la comunicazione scritta dei motivi, non è soggetto a questa decadenza: il lavoratore deve rispettare soltanto il termine di prescrizione.

È comunque consigliabile agire subito, anche per poter dimostrare che il licenziamento c’è stato. Per approfondire leggi il nostro articolo sull’impugnativa del licenziamento orale.

Art. 2 L. 604/1966; Cass. n. 523/2019.

Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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