Impugnativa di licenziamento – Termini
L’impugnativa del licenziamento è soggetta a termini di impugnazione.
Più in particolare, l’art. 6, co. 2, I. 15 luglio 1966, n. 604 sancisce che:
- a pena di decadenza, il licenziamento deve essere impugnato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla sua comunicazione in forma scritta;
- a pena di inefficacia dell’impugnazione, nei successivi 180 giorni si deve promuovere ricorso giurisdizionale o procedere al tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati o se non si raggiunge l’accordo, il ricorso al Giudice del lavoro deve essere proposto nel termine di 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Si ricorda che l’impugnativa del licenziamento dovrà consistere in un atto scritto, anche stragiudiziale, con cui si manifesti al datore di lavoro la volontà di contestare l’atto di licenziamento.
Inoltre, tutti i termini sopra indicati si applicano ad ogni fattispecie di licenziamento invalido, sia se viziato da nullità, sia se illegittimo per motivi procedurali, sia se carente di giustificazione.
Viceversa, l’impugnazione del licenziamento orale è soggetta al solo termine ordinario di prescrizione, in quanto la legge individua espressamente il dies a quo per la decorrenza della decadenza in esame nella “comunicazione in forma scritta” dell’atto di recesso.
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