Il trasferimento del lavoratore: quando è legittimo e come opporsi
Il datore di lavoro può spostare un dipendente in un’altra sede solo per ragioni tecniche, organizzative e produttive reali. Se il trasferimento non è giustificato, il lavoratore può contestarlo, ma deve rispettare termini precisi.
Che cos’è il trasferimento
Il trasferimento è lo spostamento definitivo del luogo di lavoro da una unità produttiva a un’altra della stessa azienda. Può nascere da una decisione del datore di lavoro o da una richiesta del lavoratore.
Lo spostamento all’interno della stessa unità produttiva, ad esempio tra due uffici che non hanno una vera autonomia, di regola non è un trasferimento in senso tecnico.
Art. 2103 c.c.; Cass. n. 4198/2026.
Quando il datore di lavoro può trasferire
La legge consente il trasferimento solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
- Il provvedimento non deve avere una forma particolare e non deve per forza indicare i motivi.
- Se però il lavoratore lo contesta in giudizio, è il datore di lavoro a dover dimostrare le ragioni reali del trasferimento.
- Il giudice verifica che le ragioni esistano davvero e che siano collegate allo spostamento, ma non sostituisce le proprie scelte organizzative a quelle dell’impresa.
I contratti collettivi possono aggiungere regole, ad esempio un preavviso o indennità di trasferimento. Conviene sempre leggere il contratto applicato.
Art. 2103 c.c.; Cass. n. 1994/2024; Cass. n. 4198/2026.
Posso rifiutarmi di andare nella nuova sede?
Se il trasferimento è legittimo, il rifiuto è un inadempimento e può portare a sanzioni disciplinari, fino al licenziamento.
Se il trasferimento è illegittimo, il rifiuto non è automaticamente giustificato. Il giudice valuta se il comportamento del lavoratore è stato conforme a buona fede: conta la gravità della scelta del datore, l’incidenza sulla vita e sulla famiglia del lavoratore e il fatto che questi si sia reso disponibile a lavorare nella sede di origine.
Rifiutarsi senza un consiglio legale è quindi rischioso. Spesso è più prudente contestare per iscritto e valutare con un avvocato come muoversi.
Art. 1460 c.c.; Cass. n. 434/2019; Cass. n. 29341/2025.
I termini per contestare il trasferimento
Al trasferimento si applicano gli stessi termini previsti per impugnare il licenziamento:
- 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di trasferimento per contestarlo con un qualsiasi atto scritto, anche non giudiziale;
- nei successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al giudice del lavoro, oppure comunicare al datore la richiesta di conciliazione o di arbitrato;
- se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Se questi termini non vengono rispettati, il lavoratore perde la possibilità di far valere l’illegittimità del trasferimento.
Art. 6 L. 604/1966; art. 32, comma 3, lett. c), L. 183/2010.
Attenzione ai termini: il conteggio dei 60 giorni parte dal giorno in cui si riceve la comunicazione di trasferimento. Conviene conservare la lettera e la busta, o la ricevuta della PEC.
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