31 Ottobre 2017

Se firmo la busta paga, posso contestare la non corrispondenza della retribuzione ?

La busta paga, anche se sottoscritta dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, non possiede valore probatorio sufficiente, a favore della parte datoriale, circa l’effettiva corresponsione della retribuzione.

L’art. 1 L. 4/1953 prescrive l’obbligo, per l’azienda, al momento dalla consegna al dipendente del “prospetto paga” di corrispondere contestualmente lo stipendio.

Tuttavia, la prova della consegna della suddetta busta non porta, di per sé, all’automatica dimostrazione anche dell’avvenuto pagamento.

In altre parole, il datore di lavoro, in caso di contestazione, ha l’onere di una “prova rigorosa” dei pagamenti effettuati in merito ai singoli crediti vantati dal lavoratore, ad esempio con la copia di un assegno o di un bonifico bancario.

Ne consegue che con la firma «per ricevuta» il dipendente dichiara solo di aver appunto ricevuto il prospetto paga, ma non riconosce anche l’avvenuto pagamento dello stipendio.

In tal caso, il lavoratore potrà proporre una azione giudiziaria per ottenere il pagamento del salario non ricevuto.


Per un Approfondimento ulteriore

WHISTLEBLOWING

Il 17 Dicembre 2023 entrerà in vigore la normativa sul Whistleblowing per le imprese con almeno 50 dipendenti e per quelle, anche con numero di dipendenti inferiore, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti. Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale, tramite il quale…

Obbligo del datore di lavoro di sentire il lavoratore che abbia fatto richiesta di audizione

Il datore di lavoro può adottare il provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore soltanto dopo avergli preventivamente contestato l’addebito ed averlo sentito oralmente a sua difesa, qualora egli lo richieda. In tal caso, egli ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini non equivoci. Se il lavoratore non fa richiesta, non vi è alcun…

Sanzioni disciplinari: termine per la difesa del lavoratore

Ai sensi dell’art. 7, co. 2, L. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, co. 5, L. 300/1970, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale nonpossono essere applicati prima…


Stai cercando uno avvocato del lavoro?

AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *