22 Gennaio 2018

Il lavoratore subordinato

Ai sensi dell’art. 2094 c.c. il lavoratore subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’ impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.


I caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato sono, secondo il codice civile, quindi:


Il lavoratore subordinato è dunque, un soggetto che presta la propria attività lavorativa personalmente, seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro circa il contenuto e le modalità di svolgimento della prestazione, soggiacendo anche ad eventuali sanzioni disciplinari nell’ipotesi di inosservanza delle prescrizioni ricevute.


Subordinazione cosa significa?

Subordinazione tecnico-funzionale:

E’ detta ‘eterodirezione’ e consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa, entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo a tutela della personalità e della dignità del lavoratore, come previsto dagli artt. 35 e 41 della Costituzione.


Subordinazione socio-economica:

Secondo questa altra accezione, la capacità produttiva del lavoratore dipende dall’inserimento nell’organizzazione dell’imprenditore rispetto al quale si trova in una situazione di inferiorità.


La subordinazione in senso stretto (concezione moderna)

 La subordinazione ‘in senso stretto’, proposta in vista dei crescenti margini di autonomia che hanno anche i lavoratori subordinati, consiste:

Secondo tale accezione, affinché vi sia un rapporto di lavoro subordinato, occorre che vi sia:

Sia il datore di lavoro, che il lavoratore inoltre, devono essere parte integrante di un contratto individuale e oneroso, con cui le parti si accordano per operare uno scambio tra remunerazione e lavoro.


I criteri di distinzione elaborati dalla giurisprudenza

Per distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato è occorre verificare se esista o meno il vincolo di subordinazione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di criteri per accertare la natura subordinata del rapporto, ovvero:

  1. L’osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
  2. La tipologia della collaborazione;
  3. L’assenza di rischi in capo al lavoratore;
  4. La natura della prestazione;
  5. La continuità della prestazione;
  6. Il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita;
  7. L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva;
  8. Il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro.

Le differenze con il lavoro autonomo

Il lavoro autonomo consiste:

La definizione di lavoro autonomo, discende dall’art. 2222 c.c. che disciplina il contratto d’opera.

Al lavoro autonomo, pertanto, si applicano anche le disposizioni previste dagli artt. 2223-2228 c.c., riguardanti:


Si rileva come, anche in presenza degli elementi sopraindicati, nella pratica può risultare complesso riconoscere il vincolo della subordinazione, che può assumere forme molto attenuate.


Per un Approfondimento ulteriore

LICENZIAMENTO RITORSIVO

Il licenziamento ritorsivo consiste nel recesso datoriale quale ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore. Il licenziamento ritorsivo costituisce l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe…

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

È discriminatorio un licenziamento motivato da ragioni ideologiche, religiose, razziali, di sesso o di nazionalità. A tal fine non è sufficiente l’iscrizione ad un partito o l’appartenenza a un movimento religioso a distinguere il licenziamento discriminatorio, ma è necessario che si accertino fatti e situazioni che presentino caratteristiche di discriminazione (Cass. n.8237 dell’8.10.1994). Il licenziamento…

LICENZIAMENTO e MATRIMONIO

Il licenziamento della lavoratrice effettuato per causa di matrimonio è nullo. È considerato altresì nullo per causa di matrimonio il recesso intimato nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione (art. 35, D.Lgs. 198/2006). Il datore di lavoro può provare che il licenziamento disposto nel corso…


Stai cercando uno avvocato del lavoro?

AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *