12 Giugno 2018

L’orario di lavoro settimanale

Orario di lavoro · Riposi

La settimana è il riferimento principale della disciplina dell’orario di lavoro. Vediamo orario normale, limite massimo, riposo settimanale e riposo giornaliero secondo il D.Lgs. 66/2003.

L’orario normale: 40 ore

L’orario normale di lavoro fissato dalla legge è di 40 ore settimanali. Le ore lavorate oltre l’orario normale sono lavoro straordinario e vanno pagate con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo.

I contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, un orario normale più breve, ad esempio 36 o 38 ore. In questo caso il trattamento delle ore comprese tra l’orario contrattuale e le 40 ore dipende da quanto prevede il contratto collettivo applicato.

Il lavoro supplementare in senso proprio è invece quello del part-time: le ore oltre l’orario concordato, entro i limiti dell’orario normale.

Artt. 1, 3 e 5 D.Lgs. 66/2003; art. 6 D.Lgs. 81/2015.

Il limite massimo settimanale

La durata media dell’orario, straordinari compresi, non può superare 48 ore per ogni periodo di sette giorni.

La media si calcola su un periodo non superiore a 4 mesi, che i contratti collettivi possono portare a 6 o a 12 mesi per ragioni obiettive, tecniche o organizzative.

Art. 4 D.Lgs. 66/2003.

Il riposo settimanale

Ogni sette giorni il lavoratore ha diritto a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola di domenica, che si somma alle 11 ore di riposo giornaliero. Il riposo può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni.

Il diritto al riposo settimanale è garantito dalla Costituzione ed è irrinunciabile.

In alcune attività la legge consente di fissare il riposo in un giorno diverso dalla domenica, o con turni. Se si lavora di domenica, il riposo settimanale va comunque goduto in un altro giorno; le eventuali maggiorazioni sono stabilite dal contratto collettivo.

Art. 36 Cost.; art. 9 D.Lgs. 66/2003.

Il riposo giornaliero e le pause

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Ne deriva che, in linea di massima, la giornata lavorativa non può superare le 13 ore.

Se l’orario giornaliero supera le sei ore spetta una pausa, regolata dal contratto collettivo; in mancanza, di almeno dieci minuti.

Per un quadro completo vedi orario di lavoro: la disciplina e il lavoro straordinario.

Artt. 7 e 8 D.Lgs. 66/2003.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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