Licenziamento disciplinare
Il licenziamento disciplinare è quello motivato da un comportamento del lavoratore così grave da compromettere la fiducia del datore di lavoro. Per essere legittimo deve rispettare una procedura precisa ed essere proporzionato al fatto.
Giusta causa e giustificato motivo soggettivo
Si parla di giusta causa quando il comportamento è talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto: in questo caso il licenziamento avviene senza preavviso.
Il giustificato motivo soggettivo riguarda invece un inadempimento notevole, ma meno grave: il licenziamento avviene con preavviso.
Art. 2119 c.c. (giusta causa).
La procedura da rispettare
- il datore deve prima contestare per iscritto l’addebito, in modo specifico;
- il lavoratore ha diritto di essere ascoltato a sua difesa, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale;
- il licenziamento non può essere deciso prima di 5 giorni dalla contestazione scritta; il contratto collettivo può prevedere termini più lunghi.
Art. 7 L. 300/1970.
Come si valuta la condotta
Il fatto va valutato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo: conta quanto è grave in sé e con quale intenzione è stato commesso.
La sanzione deve essere proporzionata. Se il contratto collettivo punisce quel comportamento con una sanzione conservativa, come la multa o la sospensione, il licenziamento può risultare illegittimo. Ne parliamo in questo approfondimento.
Quali tutele
Se il licenziamento è illegittimo, le tutele vanno da un’indennità economica fino alla reintegrazione nel posto di lavoro. Dipende dal tipo di vizio, dalla data di assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015) e dalle dimensioni dell’azienda.
Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.
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