Lettera di assunzione: cosa deve contenere
Il contratto di lavoro, in linea generale, non richiede una forma particolare. La legge però impone la forma scritta per alcune clausole e alcuni contratti, e obbliga sempre il datore a dare per iscritto al lavoratore le informazioni essenziali sul rapporto.
Il principio: libertà di forma
Nel nostro ordinamento il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può nascere anche a voce o con i fatti: chi inizia a lavorare con il consenso del datore è già un lavoratore dipendente, anche senza aver firmato nulla.
La lettera di assunzione è semplicemente il documento che mette per iscritto il contratto individuale di lavoro. Tra i due termini non c’è differenza di sostanza.
Quando la forma scritta è obbligatoria
Per alcuni contratti e alcune clausole lo scritto serve, e senza di esso la clausola non produce effetti o diventa difficile da dimostrare:
- Periodo di prova: deve risultare da atto scritto. Se manca, il patto di prova non vale e l’assunzione è definitiva fin dall’inizio.
- Contratto a tempo determinato: il termine è privo di effetto se non risulta da atto scritto (salvo i rapporti fino a dodici giorni). Il datore deve consegnarne copia al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio. Senza scritto, il contratto si considera a tempo indeterminato.
- Part-time: va stipulato per iscritto ai fini della prova, con l’indicazione precisa della durata e della collocazione dell’orario (giorno, settimana, mese, anno).
- Patto di non concorrenza: è nullo se non risulta da atto scritto, se non prevede un compenso per il lavoratore e se non ha limiti di oggetto, tempo e luogo.
Le informazioni da consegnare sempre per iscritto
Anche quando il contratto è nato a voce, il datore di lavoro deve dare al lavoratore, per iscritto, le informazioni essenziali sul rapporto. Le regole oggi in vigore, riscritte nel 2022 (il cosiddetto decreto Trasparenza), prevedono che l’obbligo si adempia all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio del lavoro, consegnando il contratto scritto oppure la copia della comunicazione obbligatoria di assunzione.
Tra le informazioni dovute ci sono, ad esempio:
- identità delle parti, luogo di lavoro e sede del datore;
- inquadramento, livello e qualifica, o una descrizione sommaria del lavoro;
- data di inizio e tipo di rapporto (con la durata, se a termine);
- durata del periodo di prova, se previsto;
- retribuzione iniziale e modalità di pagamento;
- orario normale di lavoro e condizioni per lo straordinario;
- ferie e congedi retribuiti, preavviso in caso di recesso;
- contratto collettivo applicato ed enti previdenziali che ricevono i contributi.
Le informazioni che non compaiono nel contratto o nella comunicazione di assunzione vanno comunque date per iscritto entro sette giorni dall’inizio del lavoro; alcune (ad esempio ferie, preavviso, contratto collettivo, enti previdenziali) possono essere fornite entro un mese. Se il rapporto finisce prima di un mese, il datore deve consegnare una dichiarazione scritta con queste informazioni al momento della cessazione.
Perché conviene a entrambe le parti
Mettere tutto per iscritto tutela il lavoratore, che sa con precisione mansioni, orario e paga, e tutela il datore, che solo con lo scritto può far valere il periodo di prova o il termine del contratto. Chi lavora senza alcun documento può trovare utile leggere anche l’articolo sul lavoro nero.
Art. 2096 c.c.; art. 2125 c.c.; art. 1 D.Lgs. 152/1997; art. 4-bis D.Lgs. 181/2000; artt. 5 e 19 D.Lgs. 81/2015.
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