Lavoro nero: cosa rischia il lavoratore e quali diritti ha
Si parla di lavoro nero quando il datore di lavoro impiega una persona senza assumerla regolarmente. Il lavoratore perde contributi e tutele, ma conserva il diritto di essere pagato e può chiedere che il rapporto venga riconosciuto.
Che cos’è il lavoro nero
Il datore di lavoro privato deve comunicare l’assunzione al servizio competente entro il giorno precedente all’inizio del rapporto. Il lavoro nero è, nella forma più tipica, il lavoro svolto senza questa comunicazione preventiva: il lavoratore non risulta assunto, non riceve buste paga regolari e non vengono versati i contributi.
Art. 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996.
Il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione
La mancata comunicazione dell’assunzione è una violazione del datore di lavoro, che viene sanzionata. Non toglie però al lavoratore i diritti maturati per il lavoro svolto.
Il codice civile stabilisce che, anche quando il contratto di lavoro è nullo, il lavoratore conserva i diritti per il periodo in cui ha lavorato; e se il lavoro è stato prestato violando norme poste a sua tutela, ha in ogni caso diritto alla retribuzione. L’unica eccezione riguarda i contratti con oggetto o causa illeciti, ad esempio un’attività criminale.
Art. 2126 c.c.
Le conseguenze per il lavoratore
- mancato versamento dei contributi, con ritardi o buchi nella pensione;
- mancata copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
- mancato pagamento delle voci previste dal contratto collettivo: retribuzione minima, malattia, ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto;
- difficoltà ad accedere alla disoccupazione e agli altri ammortizzatori sociali.
Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato del lavoro oppure al giudice per ottenere il riconoscimento del rapporto e il pagamento delle differenze. È importante conservare ogni prova del lavoro svolto: messaggi, turni, testimoni, pagamenti ricevuti.
Le conseguenze per il datore di lavoro
Oltre alle sanzioni già previste per le singole violazioni, a chi impiega lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva si applica una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore irregolare, che cresce con il numero di giorni di lavoro in nero (la cosiddetta maxisanzione). La regola non si applica al datore di lavoro domestico.
Art. 3, comma 3, D.L. 12/2002.
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