La modifica delle mansioni: cosa può fare il datore di lavoro
Durante il rapporto il datore di lavoro può cambiare le mansioni del dipendente, ma entro limiti precisi fissati dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. Ecco quando lo spostamento è legittimo e quali garanzie ha il lavoratore.
La regola generale
Il potere di modificare le mansioni si chiama ius variandi. Secondo l’art. 2103 c.c., come sostituito dal D.Lgs. 81/2015, il lavoratore deve essere adibito:
- alle mansioni per le quali è stato assunto; oppure
- a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito; oppure
- a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Lo spostamento ad altre mansioni dello stesso livello è quindi legittimo. Quando serve, deve essere accompagnato dalla formazione necessaria; la mancata formazione non rende però nulla l’assegnazione.
Art. 2103, primo e terzo comma, c.c.
Mansioni inferiori: quando sono ammesse
Il lavoratore può essere assegnato a mansioni del livello immediatamente inferiore, purché nella stessa categoria legale (ad esempio restando impiegato), solo in questi casi:
- quando una modifica degli assetti organizzativi aziendali incide sulla sua posizione;
- nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi.
In entrambi i casi il cambio di mansioni deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità. Il lavoratore conserva il livello di inquadramento e la retribuzione, salvo le voci legate a particolari modalità della prestazione precedente (ad esempio un’indennità di turno).
Art. 2103, secondo, quarto e quinto comma, c.c.
Gli accordi individuali in sede protetta
Lavoratore e datore possono firmare un accordo che modifica mansioni, categoria, livello e retribuzione, anche in peggio. Questo è possibile solo nelle sedi protette (sede sindacale, Ispettorato del lavoro, commissioni di conciliazione o di certificazione) e solo nell’interesse del lavoratore: conservare il posto, acquisire una diversa professionalità o migliorare le condizioni di vita.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Art. 2103, sesto comma, c.c.
Mansioni superiori
Se il lavoratore viene assegnato a mansioni superiori:
- ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta;
- l’assegnazione diventa definitiva dopo il periodo fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi;
- non diventa definitiva se il lavoratore stava sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto, oppure se il lavoratore stesso non lo vuole.
Art. 2103, settimo comma, c.c.
Quando lo spostamento è illegittimo
Fuori da questi casi ogni patto contrario è nullo. L’assegnazione a mansioni inferiori senza i presupposti di legge è un demansionamento, che il lavoratore può contestare e che può dare diritto al risarcimento del danno, se provato. Per approfondire leggi il nostro articolo sul demansionamento.
Art. 2103, nono comma, c.c.
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