23 Ottobre 2017

La modifica delle mansioni

Il datore di lavoro ha il potere di modificare le mansioni del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro rispetto a quanto concordato al momento dell’assunzione.


Modifica delle mansioni ai sensi dell’art. 2130 c.c.

L’esercizio di tale potere, denominato jus variandi, è disciplinato dall’art. 2103 c.c. che, come sostituito dal D.Lgs. 81/2015 in attuazione del cd. Jobs Act, dispone che:


Viene quindi legittimato il passaggio ad altre mansioni se comprese nel livello e nella categoria legale di appartenenza.


Variazione degli assetti organizzativi aziendali

La  novità del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è che il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori, purché rientranti nella medesima categoria legale.

L’assegnazione a mansioni inferiori deve essere giustificata però da una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore.


Contrattazione collettiva

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.


Accordi tra le parti

Inoltre, presso la Direzione territoriale del Lavoro, in sede sindacale o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’ acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.


Comunicazione scritta

Il passaggio a mansioni inferiori deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità.


Trattamento retributivo

Il lavoratore adibito a mansioni inferiori, però, ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.


Mansioni Superiori

Se il lavoratore viene adibito a mansioni superiori:


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