Se firmo la busta paga, posso contestare lo stipendio ricevuto?
Sì. La firma “per ricevuta” sulla busta paga dimostra solo che il documento è stato consegnato, non che lo stipendio sia stato pagato davvero. Se lo contesti, tocca al datore di lavoro provare il pagamento.
Cosa prevede la legge
Il datore di lavoro deve consegnare il prospetto paga nel momento in cui paga lo stipendio. La legge di bilancio per il 2018 ha poi chiarito in modo espresso che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento.
Art. 1 L. 4/1953; art. 1, comma 912, L. 205/2017.
Chi deve provare il pagamento
Se il lavoratore contesta di non aver ricevuto, in tutto o in parte, le somme indicate, il datore di lavoro deve dare una prova rigorosa dei pagamenti fatti per ciascun credito, per esempio con la ricevuta del bonifico o la copia dell’assegno.
In altre parole, con la firma “per ricevuta” il dipendente dichiara di aver ricevuto il prospetto paga, non di aver incassato lo stipendio.
Cass. n. 27751/2020; Cass. n. 11277/2026.
Attenzione alla firma “per quietanza”
Diverso è il caso in cui il lavoratore firmi la busta paga con la formula “per quietanza” (o “per ricevuta-quietanza”), cioè dichiarando di aver ricevuto le somme. In questo caso, se la documentazione è regolare, è il lavoratore a dover dimostrare di non aver ricevuto quanto indicato. Prima di firmare, quindi, conviene leggere bene la formula.
Cass. n. 11277/2026; Cass. n. 27751/2020.
Cosa fare
Il lavoratore che non ha ricevuto lo stipendio può agire in giudizio per ottenerlo, con interessi e rivalutazione, oppure rivolgersi all’Ispettorato del lavoro. Le strade possibili sono descritte nell’articolo come recuperare i crediti di lavoro.
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