I Crediti del lavoratore
Quando il datore di lavoro ritarda oppure omette, in tutto o in parte, il pagamento della retribuzione si crea un credito di lavoro a favore del dipendente.
Cosa può fare il lavoratore?
- può proporre azione giudiziaria;
- può ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida per crediti patrimoniali.
Inoltre, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la legge riconosce lo specifico intervento del Fondo di garanzia Inps.
Si specifica, inoltre, che il ritardo nel pagamento delle spettanze retributive, anche se di pochi giorni, legittima il lavoratore alle dimissioni per giusta causa ed al pagamento degli interessi di mora, che vengono stabiliti dai CCNL di riferimento.
Periodo di paga
Generalmente il pagamento della retribuzione deve avvenire ogni mese, ma può essere stabilito diversamente.
In ogni caso, i contratti collettivi prevedono una scadenza entro la quale deve essere versate le somme dovute al lavoratore.
Luogo di pagamento
Il luogo di pagamento coincide per legge con il luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa.
Modo di pagamento
L’art. 1277 del codice civile sancisce che la retribuzione deve esser versata con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento.
Tuttavia, è prassi comune, previo consenso del lavoratore, che la retribuzione sia versata mediante bonifico o assegno.
Nel caso di bonifico, però le somme devono esser accreditate al lavoratore con valuta anteriore all’ultimo giorno utile per il versamento dello stipendio\salario.
Lo stesso vale per l‘assegno, questo deve esser consegnato al lavoratore in un momento tale che gli permetta di potersi recare alla banca per l’incasso entro il termine previsto per il pagamento della retribuzione
Busta paga
Il datore di lavoro, al momento della corresponsione della retribuzione, deve consegnare ai propri dipendenti un prospetto paga, firmato, siglato o riportante il timbro del datore di lavoro
In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga, di omissione o di inesattezza delle registrazioni in essa contenute, sono applicate al datore di lavoro le sanzioni
amministrative pecuniarie.
Da ultimo, si specifica che la consegna della busta paga, anche se accompagnata dalla sottoscrizione del dipendete “per ricevuta” non dimostra l’avvenuto pagamento della retribuzione, ma è solamente un presunzione di pagamento.
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Luca - 14 Luglio 2017 at 16:05 -
Ottimo articolo, sempre molto utile.
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Avv. Matteo Moscioni - 17 Ottobre 2017 at 16:10 -
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