14 Luglio 2017

I Crediti del lavoratore

Quando il datore di lavoro ritarda oppure omette, in tutto o in parte, il pagamento della retribuzione si crea un credito di lavoro a favore del dipendente.

Cosa può fare il lavoratore?

Inoltre, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la legge riconosce lo specifico intervento del Fondo di garanzia Inps.

Si specifica, inoltre, che il ritardo nel pagamento delle spettanze retributive, anche se di pochi giorni, legittima il lavoratore alle dimissioni per giusta causa ed al pagamento degli interessi di mora, che vengono stabiliti dai CCNL di riferimento.


Periodo di paga

Generalmente il pagamento della retribuzione deve avvenire ogni mese, ma può essere stabilito diversamente.

In ogni caso, i contratti collettivi prevedono una scadenza entro la quale deve essere versate le somme dovute al lavoratore.


Luogo di pagamento

Il luogo di pagamento coincide per legge con il luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa.


Modo di pagamento

L’art. 1277 del codice civile sancisce che la retribuzione deve esser versata con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento.

Tuttavia, è prassi comune, previo consenso del lavoratore, che la retribuzione sia versata mediante bonifico o assegno.

Nel caso di bonifico, però le somme devono esser accreditate al lavoratore con valuta anteriore all’ultimo giorno utile per il versamento dello stipendio\salario.
Lo stesso vale per l‘assegno, questo deve esser consegnato al lavoratore in un momento tale che gli permetta di potersi recare alla banca per l’incasso entro il termine previsto per il pagamento della retribuzione


Busta paga

Il datore di lavoro, al momento della corresponsione della retribuzione, deve consegnare ai propri dipendenti un prospetto paga, firmato, siglato o riportante il timbro del datore di lavoro

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga, di omissione o di inesattezza delle registrazioni in essa contenute, sono applicate al datore di lavoro le sanzioni
amministrative pecuniarie.

Da ultimo, si specifica che la consegna della busta paga, anche se accompagnata dalla sottoscrizione del dipendete “per ricevuta” non dimostra l’avvenuto pagamento della retribuzione, ma è solamente un presunzione di pagamento.


Per un Approfondimento ulteriore

Licenziamento via WhatsApp senza contestazione: il Tribunale di Bologna ordina la reintegrazione

Il Tribunale di Bologna (sent. n. 375/2026) annulla un licenziamento per giusta causa comunicato con un messaggio WhatsApp e privo di preventiva contestazione disciplinare: la violazione dell’art. 7 St. Lav. e’ vizio procedurale, ma la mancata prova del fatto materiale apre la tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015. A confronto il percorso alternativo del Tribunale di Cassino (sent. n. 81/2026).


Stai cercando uno avvocato del lavoro?

AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.


Comments

  1. Luca - 14 Luglio 2017 at 16:05 - Rispondi

    Ottimo articolo, sempre molto utile.
    Grazie Avvocato Moscioni!


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *