24 Luglio 2017

Demansionamento

L’ art. 2103 c.c., prevede per il datore di lavoro l’obbligo di garantire al lavoratore impiegato presso la propria azienda un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansioni che è chiamato a svolgere.

Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tale disposizione, si configura il demansionamento e il lavoratore dequalificato può richiedere di diritto un risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, dovendo comunque dimostrare l’entità del danno psico-fisico anche con perizie mediche.

Il lavoratore potrà, altresì, richiedere, l’adibizione alle mansioni precedenti, le differenze retributive.

E’ d’obbligo, tuttavia, specificare come l’art. 3 del D.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha ampliato l’ambito entro cui il datore di lavoro può unilateralmente modificare le mansioni del lavoratore.


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