24 Gennaio 2020

Contratto a termine e dimissioni senza giusta causa

Contratto a termine · Dimissioni

Chi è assunto a tempo determinato non può dimettersi prima della scadenza senza una giusta causa. Se lo fa, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento, ma deve provare in modo rigoroso il danno subito.

Come può finire un contratto a termine

  • alla scadenza del termine;
  • prima della scadenza, per recesso del datore di lavoro per giusta causa;
  • prima della scadenza, per recesso del lavoratore per giusta causa;
  • prima della scadenza, per accordo tra le parti.

La giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Fuori da questi casi, chi interrompe il contratto prima del termine è inadempiente e deve risarcire l’altra parte.

Art. 2119 c.c.

Se il lavoratore si dimette prima della scadenza

Le dimissioni anticipate senza giusta causa sono un inadempimento contrattuale. Il datore di lavoro può quindi chiedere il risarcimento dei danni che ne derivano in modo immediato e diretto: le spese sostenute e i guadagni persi.

La prova rigorosa del danno

Il danno non è automatico. Il datore di lavoro deve indicare e provare pregiudizi concreti, come i costi per sostituire il lavoratore, perdite di produzione o disservizi che non poteva evitare, e il loro collegamento diretto con le dimissioni.

Il risarcimento può essere escluso se i danni non dipendono direttamente dalle dimissioni, oppure ridotto se il datore di lavoro non si è attivato con diligenza per trovare un sostituto fino alla scadenza del termine.

Trib. Verona, sent. n. 352/2026; Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1989/2026.

Niente risarcimento forfettario

Nel contratto a termine non esiste il preavviso, che è proprio del rapporto a tempo indeterminato. Per questo la giurisprudenza più recente esclude che il danno del datore di lavoro possa essere liquidato in automatico in una somma pari all’indennità di preavviso o alle mensilità mancanti fino alla scadenza: senza prova di un danno concreto, la domanda viene respinta.

Diverso è il caso opposto: se è il datore di lavoro a interrompere il contratto senza giusta causa, il lavoratore ha diritto, di regola, alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza.

Trib. Verona, sent. n. 352/2026; Cass. n. 24671/2026.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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