Dimissioni: come si presentano e come si revocano
30 Maggio 2017

Dimissioni: come si presentano e come si revocano

Dimissioni · Procedura

Il lavoratore può dimettersi in qualsiasi momento, senza dover spiegare il motivo. Deve però rispettare il preavviso, salvo la giusta causa, e usare la procedura telematica prevista dalla legge: altrimenti le dimissioni non producono effetti.

Un diritto del lavoratore

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la volontà di chiudere il rapporto. Non serve il consenso del datore e non serve indicare un motivo.

Il lavoratore deve però rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Se non lo rispetta, il datore può trattenere un’indennità pari alla retribuzione del preavviso non lavorato. Il preavviso non è dovuto quando le dimissioni sono date per giusta causa, cioè per un fatto grave del datore che non consente di proseguire il rapporto nemmeno per poco tempo. Per approfondire leggi il nostro articolo sulle dimissioni per giusta causa.

Artt. 2118 e 2119 c.c.

La procedura telematica

Per contrastare le cosiddette dimissioni in bianco, firmate al momento dell’assunzione e usate in seguito dal datore, la legge prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale siano fatte solo con modalità telematiche, a pena di inefficacia.

Il lavoratore compila l’apposito modulo sul sito del Ministero del lavoro, che lo trasmette al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale competente. Può farlo da solo oppure tramite un patronato, un sindacato, un consulente del lavoro, l’Ispettorato del lavoro, un ente bilaterale o una commissione di certificazione.

Art. 26, commi 1 e 4, D.Lgs. 151/2015.

Sette giorni per ripensarci

Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo il lavoratore può revocare le dimissioni, o la risoluzione consensuale, con la stessa procedura telematica.

Art. 26, comma 2, D.Lgs. 151/2015.

Quando la procedura telematica non si applica

  • lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter);
  • dimissioni o risoluzione consensuale firmate nelle sedi protette: sede sindacale, Ispettorato del lavoro, commissioni di conciliazione o di certificazione;
  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • dimissioni della lavoratrice in gravidanza e del genitore nei primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore adottato o in affidamento): in questi casi serve la convalida dell’Ispettorato del lavoro, e senza convalida le dimissioni non hanno effetto.

Art. 26, commi 1, 7 e 8-bis, D.Lgs. 151/2015; art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001.

La novità: l’assenza ingiustificata prolungata

La legge oggi prevede un caso particolare. Se il lavoratore resta assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, per più di quindici giorni, il datore di lavoro può comunicarlo all’Ispettorato territoriale. In questo caso il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza la procedura telematica.

Questo effetto non si produce se il lavoratore dimostra che non ha potuto comunicare i motivi dell’assenza per forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro.

Art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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