Dimissioni
30 Maggio 2017

Dimissioni

La presentazione delle dimissioni costituisce l’esercizio dì un diritto potestativo del lavoratore, che, attraverso un atto unilaterale recettizio, comunica al datore di lavoro la sua intenzione di sciogliere il rapporto.

Il lavoratore non è tenuto a fornire motivazione alcuna del suo atto, ma unicamente a rispettare il termine di preavviso, fatta salva la giusta causa.

Il legislatore è intervenuto in diverse occasioni al fine di garantire l’autenticità del recesso del lavoratore e per contrastare l’uso fraudolento delle dimissioni in bianco, da ultimo con il D.lgs. n.151 del 14 settembre 2015, Jobs Act.

In particolare, è stato previsto che al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e, dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono esser fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale www.lavoro. gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e il consenso alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le medesime modalità.

Queste nuove modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non trovano applicazione per il lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.


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