6 Giugno 2017

Orario di lavoro

Orario di lavoro: nel diritto del lavoro, l’orario lavorativo assume rilevanza sotto un duplice profilo:

L’art. 36 della Costituzione, al comma II, stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa deve essere fissata per legge, ed al comma III che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.


La disciplina dell’orario di lavoro

Oggi, l’orario di lavoro è compiutamente disciplinato nel d.lgs. 66 dell’ 8 aprile 2003, che lo definisce come qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni.

L’orario di lavoro si distingue in:


Orario straordinario

Il ricorso allo straordinario è consentito nei casi e con i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, ovvero previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per non più di 250 ore l’anno, o  in caso di:


Limite orario di lavoro

La legge individua, quale soglia invalicabile dall’autonomia negoziale, il limite di 48 ore per ogni periodo di sette  giorni: tale valore costituisce una media da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a quattro mesi, elevabile in caso di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro dai contratti collettivi fino a sei o a dodici mesi dai contratti collettivi.


Orario di lavoro massimo giornaliero

Per quanto concerne la durata massima giornaliera, la legge riconosce al lavoratore il diritto ad un riposo giornaliero minimo di 11 ore, ne consegue, quindi, che che la giornata lavorativa non possa superare le 13 ore.


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