Orario di lavoro
Orario di lavoro: nel diritto del lavoro, l’orario lavorativo assume rilevanza sotto un duplice profilo:
- costituisce un criterio di quantificazione della retribuzione elargita dal datore di lavoro;
- identifica il limite massimo della prestazione lavorativa, a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’art. 36 della Costituzione, al comma II, stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa deve essere fissata per legge, ed al comma III che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.
La disciplina dell’orario di lavoro
Oggi, l’orario di lavoro è compiutamente disciplinato nel d.lgs. 66 dell’ 8 aprile 2003, che lo definisce come qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni.
L’orario di lavoro si distingue in:
- orario normale, quantificato in 40 ore settimanali, salva la disciplina dei contratti collettivi che possono prevedere una durata inferiore o possono riferire tale limite massimo alla durata media dell’attività lavorativa in un periodo non superiore all’anno;
- orario straordinario, che consiste nelle ore di lavoro eccedenti l’orario normale;
- orario supplementare, ossia il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno.
Orario straordinario
Il ricorso allo straordinario è consentito nei casi e con i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, ovvero previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per non più di 250 ore l’anno, o in caso di:
- eccezionali esigenze tecnico – produttive non fronteggiabili attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- forza maggiore, in cui la mancata esecuzione del lavoro straordinario può dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone od alla produzione;
- eventi particolari ( es. mostre, fiere, etc.).
Limite orario di lavoro
La legge individua, quale soglia invalicabile dall’autonomia negoziale, il limite di 48 ore per ogni periodo di sette giorni: tale valore costituisce una media da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a quattro mesi, elevabile in caso di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro dai contratti collettivi fino a sei o a dodici mesi dai contratti collettivi.
Orario di lavoro massimo giornaliero
Per quanto concerne la durata massima giornaliera, la legge riconosce al lavoratore il diritto ad un riposo giornaliero minimo di 11 ore, ne consegue, quindi, che che la giornata lavorativa non possa superare le 13 ore.
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