6 Giugno 2017

Orario di lavoro: la disciplina

Orario di lavoro · Limiti

L’orario di lavoro serve a due cose: misura la retribuzione e fissa il limite massimo della prestazione, per proteggere la salute del lavoratore. Vediamo le regole principali del D.Lgs. 66/2003.

Il fondamento nella Costituzione

L’art. 36 della Costituzione stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge. Aggiunge che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, e che non può rinunciarvi.

Art. 36 Cost.

Che cosa si intende per orario di lavoro

Il D.Lgs. 66/2003 definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Si distinguono tre nozioni:

  • orario normale: 40 ore settimanali. I contratti collettivi possono prevedere una durata minore e possono calcolare l’orario normale come media su un periodo non superiore all’anno;
  • lavoro straordinario: le ore prestate oltre l’orario normale;
  • lavoro supplementare: riguarda il part-time. Sono le ore svolte oltre l’orario concordato nel contratto a tempo parziale, ma entro i limiti dell’orario normale.

Artt. 1 e 3 D.Lgs. 66/2003; art. 6 D.Lgs. 81/2015.

Il lavoro straordinario

La legge chiede che il ricorso allo straordinario sia contenuto. Le modalità sono fissate dai contratti collettivi.

Se il contratto collettivo applicato non disciplina lo straordinario, questo è ammesso solo con l’accordo tra datore e lavoratore e per non più di 250 ore all’anno.

Salvo diversa previsione del contratto collettivo, lo straordinario è ammesso inoltre nei casi di:

  • eccezionali esigenze tecnico-produttive che non si possono affrontare assumendo altri lavoratori;
  • forza maggiore, o quando non fare lo straordinario creerebbe un pericolo grave e immediato o un danno alle persone o alla produzione;
  • eventi particolari, come mostre e fiere collegate all’attività dell’azienda.

Lo straordinario va conteggiato a parte e pagato con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo, che può prevedere anche riposi compensativi. Sul tema vedi anche il lavoro straordinario.

Art. 5 D.Lgs. 66/2003.

Il limite delle 48 ore settimanali

La durata media dell’orario non può superare 48 ore per ogni periodo di sette giorni, straordinari compresi. È un limite che nemmeno i contratti possono superare.

La media si calcola su un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi possono portarlo a sei mesi, o a dodici mesi per ragioni obiettive, tecniche o organizzative indicate nei contratti stessi.

Art. 4 D.Lgs. 66/2003.

Il limite giornaliero e le pause

La legge non fissa direttamente un numero massimo di ore al giorno. Riconosce però il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Ne consegue che la giornata lavorativa non può superare, in linea di massima, le 13 ore.

Se la giornata supera le sei ore, il lavoratore ha diritto a una pausa. Durata e modalità le stabilisce il contratto collettivo; in mancanza, la pausa è di almeno dieci minuti.

Ogni sette giorni spetta inoltre un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola di domenica. Per approfondire vedi l’orario di lavoro settimanale.

Artt. 7, 8 e 9 D.Lgs. 66/2003.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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