21 Giugno 2017

L’offerta di conciliazione nei licenziamenti

Licenziamento · Conciliazione

Dopo un licenziamento il datore di lavoro può proporre al lavoratore una somma esente da tasse e contributi per chiudere subito la vicenda, senza causa. Vediamo come funziona l’offerta di conciliazione prevista dal Jobs Act.

A chi si applica

L’offerta di conciliazione è prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). Riguarda operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato dall’entrata in vigore del decreto (marzo 2015), oltre ai contratti a termine o di apprendistato convertiti dopo quella data.

Si applica anche a chi era assunto prima, se il datore ha superato la soglia dei 15 dipendenti grazie ad assunzioni successive al decreto.

Artt. 1 e 6 D.Lgs. 23/2015.

Come funziona l’offerta

Per evitare il giudizio, il datore può offrire al lavoratore una somma pari a una mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità.

L’offerta deve essere fatta:

  • entro il termine per impugnare il licenziamento in via stragiudiziale, cioè 60 giorni dalla sua comunicazione scritta;
  • in una sede protetta: ad esempio la sede sindacale, la commissione di conciliazione presso l’Ispettorato o una commissione di certificazione;
  • mediante consegna di un assegno circolare.

L’offerta è facoltativa: il datore non è obbligato a farla e il lavoratore non è obbligato ad accettarla.

Art. 6 D.Lgs. 23/2015; art. 6 L. 604/1966; art. 2113 c.c.

Che cosa succede se il lavoratore accetta

Se il lavoratore accetta l’assegno in sede protetta, il rapporto si considera estinto alla data del licenziamento. Il lavoratore rinuncia a impugnare il licenziamento, anche se l’aveva già fatto.

La somma non è soggetta a IRPEF né a contributi. Eventuali somme ulteriori concordate nella stessa sede per chiudere altre questioni del rapporto (ad esempio differenze retributive) seguono invece il regime fiscale ordinario.

Prima di accettare conviene valutare se il licenziamento è contestabile e quanto potrebbe valere una causa. Per orientarti vedi sei stato licenziato? e come impugnare il licenziamento.

Art. 6 D.Lgs. 23/2015.

Attenzione ai termini. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non si raggiunge l’accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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