26 Gennaio 2018

Come recuperare i crediti di lavoro?

Crediti di lavoro · Recupero

Stipendi, tredicesime, quattordicesime o TFR non pagati si possono recuperare con strumenti rapidi: il decreto ingiuntivo e, se il datore non paga, il pignoramento. Ecco le tappe principali.

Il primo passo: verificare il credito e il patrimonio

Prima di agire conviene raccogliere i documenti (contratto, lettera di assunzione, buste paga, comunicazioni) e verificare, tramite le banche dati pubbliche (Camera di commercio, registro dei protesti, registri immobiliari, PRA), se il datore ha beni o crediti su cui soddisfarsi.

Spesso si invia prima una diffida di pagamento scritta. Non è obbligatoria, ma può risolvere la questione senza causa e documenta la richiesta.

Quale giudice

Le cause di lavoro sono decise dal tribunale in funzione di giudice del lavoro.

È competente il tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto, oppure quello in cui si trova l’azienda o la sua dipendenza presso cui il lavoratore lavorava al momento della fine del rapporto. Le clausole che cambiano questa competenza sono nulle.

Art. 413 c.p.c.

Il decreto ingiuntivo sulla busta paga

Chi ha un credito in denaro provato per iscritto può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo: un ordine di pagamento emesso senza sentire prima la controparte. Il ricorso va firmato da un avvocato.

Per i crediti di lavoro la prova scritta è di solito la busta paga. La Cassazione riconosce alle buste paga rilasciate dal datore, se firmate, siglate o timbrate da lui, piena efficacia di prova del credito, salva la possibilità di prova contraria.

Il giudice deve decidere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Nel decreto liquida anche le spese legali.

Artt. 633 e 641 c.p.c.; Cass. n. 36988/2022.

Se mancano le buste paga

Capita che il datore non consegni alcune buste paga, magari proprio l’ultima con il conteggio del TFR. Il decreto ingiuntivo si può chiedere anche per la consegna di documenti determinati, allegando la prova del rapporto: lettera di assunzione, buste paga precedenti o altri documenti provenienti dal datore.

Art. 633 c.p.c.

Notifica, opposizione ed esecutività

Il decreto va notificato al datore, che ha di regola 40 giorni per fare opposizione e aprire una causa ordinaria.

Se non c’è opposizione, il giudice, su richiesta del lavoratore, dichiara il decreto esecutivo. Da quel momento si può procedere al pignoramento.

Artt. 641 e 647 c.p.c.

Si possono abbreviare i tempi?

Sì. Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione del decreto già al momento dell’emissione, ad esempio quando il lavoratore produce documentazione sottoscritta dal debitore che prova il credito, o quando c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. In questo caso si può agire subito, senza attendere i 40 giorni.

Con il decreto esecutivo si notifica il precetto: l’intimazione a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.

Artt. 642 e 480 c.p.c.

Il pignoramento

Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata. Può riguardare:

  • beni mobili del datore;
  • beni immobili, che vengono venduti all’asta;
  • crediti del datore verso terzi, come i conti bancari o i crediti verso i clienti, che vengono pagati direttamente al lavoratore fino all’importo dovuto.

Il pignoramento presso terzi è spesso il più efficace, perché evita la vendita di beni di scarso valore. I crediti di lavoro, inoltre, godono di un privilegio rispetto ad altri creditori: vedi i privilegi dei crediti nel diritto del lavoro.

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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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