I privilegi dei crediti nel diritto del lavoro
Se il datore di lavoro non paga e i suoi beni vengono venduti all’asta o finiscono in una procedura concorsuale, i crediti del lavoratore vengono pagati prima di molti altri. Vediamo quali crediti godono di questa preferenza.
Che cos’è un privilegio
Il privilegio è una causa di prelazione che la legge riconosce in base alla natura del credito. Permette al creditore di essere soddisfatto prima degli altri creditori quando i beni del debitore vengono venduti nell’esecuzione forzata.
Quali crediti del lavoratore sono privilegiati
L’art. 2751-bis, n. 1, c.c. riconosce al lavoratore subordinato un privilegio generale su tutti i beni mobili del datore per:
- le retribuzioni, dovute sotto qualsiasi forma;
- tutte le indennità dovute per la cessazione del rapporto, come il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso;
- il risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori;
- il risarcimento del danno per licenziamento inefficace, nullo o annullabile.
La Corte costituzionale ha esteso lo stesso privilegio ai crediti di risarcimento per:
- infortunio sul lavoro di cui sia responsabile il datore, per la parte non coperta dalle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie;
- malattia professionale di cui sia responsabile il datore;
- demansionamento dovuto al comportamento illegittimo del datore.
Art. 2751-bis c.c.; Corte cost. n. 220/2002; Corte cost. n. 113/2004.
Se i beni mobili non bastano
Se l’esecuzione sui beni mobili non dà risultati, i crediti del lavoratore si spostano sul prezzo degli immobili del datore, con preferenza rispetto ai creditori senza garanzie (chirografari).
In questa collocazione sugli immobili vengono pagati per primi il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso; seguono gli altri crediti di lavoro privilegiati.
Art. 2776 c.c.
L’ordine di pagamento
Le spese di giustizia vengono pagate prima di tutto. Subito dopo vengono i crediti con privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis c.c., e tra questi per primi quelli del lavoratore subordinato (n. 1).
Per sapere come si recuperano in concreto questi crediti vedi come recuperare i crediti di lavoro; per interessi e rivalutazione vedi crediti di lavoro: interessi e rivalutazione monetaria.
Art. 2777 c.c.
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