29 Agosto 2017

Il Mobbing

Per mobbing s’intende una pratica persecutoria o di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti di un lavoratore, per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall’ambito lavorativo.

Gli elementi identificativi del mobbing sono:

Dall’analisi del fenomeno, sono state individuate principalmente due tipologie di mobbing:

In realtà, all’interno del nostro ordinamento giuridico, manca una specifica disciplina del mobbing.

Ne consegue che vengono applicate  le norme civili e penali già esistenti.

Sotto il profilo civile è  l’art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di sicurezza ossia l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Si ritiene altresì applicabile l’art. 2043 c.c., per violazione dell’obbligo generale di non arrecare ad altri un danno ingiusto

In ambito penale, manca una specifica norma incriminatrice per contrastare la pratica persecutoria definita mobbing, salvo che il comportamento avuto dal mobber non configuri uno specifico reato previsto dall’ordinamento (es. stalking o molestie).


Per un Approfondimento ulteriore


Stai cercando uno avvocato del lavoro?

AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *