Il Mobbing
Per mobbing s’intende una pratica persecutoria o di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti di un lavoratore, per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall’ambito lavorativo.
Gli elementi identificativi del mobbing sono:
- la presenza di almeno due soggetti, il mobber (parte attiva) ed il mobbizzato (parte passiva), che entrano in contrasto tra di loro;
- l’attività vessatoria continua e duratura;
- lo scopo di isolare la vittima sul posto di lavoro e/o di allontanarla definitivamente o comunque di impedirle di esercitare un ruolo attivo sul lavoro;
Dall’analisi del fenomeno, sono state individuate principalmente due tipologie di mobbing:
- Il mobbing di tipo verticale è cioè, quello messo in atto da parte dei datori di lavoro verso i dipendenti per indurli a licenziarsi da soli; in tal caso sono i dirigenti dell’azienda ad agire;
- Il mobbing di tipo orizzontale è viene invece praticato dai colleghi di lavoro verso uno di loro per ragioni di varia natura.
In realtà, all’interno del nostro ordinamento giuridico, manca una specifica disciplina del mobbing.
Ne consegue che vengono applicate le norme civili e penali già esistenti.
Sotto il profilo civile è l’art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di sicurezza ossia l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Si ritiene altresì applicabile l’art. 2043 c.c., per violazione dell’obbligo generale di non arrecare ad altri un danno ingiusto
In ambito penale, manca una specifica norma incriminatrice per contrastare la pratica persecutoria definita mobbing, salvo che il comportamento avuto dal mobber non configuri uno specifico reato previsto dall’ordinamento (es. stalking o molestie).
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